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Smartworking: sicurezza e infortuni

Redazione Forum UCC / Venerdì 16 Ottobre 2015 14:26

Il Governo ha presentato insieme alla legge di stabilità un disegno di legge sul lavoro autonomo che contiene anche innovazioni importanti per lo smartworking.

Il Titolo II del progetto di legge disciplina il lavoro agile o smartworking.
Il progetto di legge prova a dare una definizione di questa forma di lavoro che si colloca a metà strada tra il telelavoro e l’attività tradizionale, chiarendo che rientrano nella nozione le prestazioni rese solo in parte all’interno dei locali aziendali e con i soli vincoli di orario massimo derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, anche mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici.

Per queste forme di lavoro, la legge chiarisce l’inapplicabilità delle norme e dei contratti collettivi relativi al telelavoro; in questo modo, vengono alleggeriti in maniera rilevante i numerosi adempimenti applicativi previsti dalla normativa vigente in materia.smartworking

Il lavoro agile può essere concordato sulla base di un accordo scritto tra le parti, nel quale sono definite le modalità di esecuzione della prestazione resa fuori dai locali aziendali.
Il lavoratore ha diritto alla parità di trattamento; sono previste forme apposite per la protezione dei dati e, soprattutto, la tutela della sicurezza sul lavoro, che ruota intorno ad una informativa periodica, avente cadenza almeno annuale, nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alle modalità di svolgimento della prestazione.

Viene anche attualizzata la normativa sugli infortuni, stabilendo che gli infortuni occorsi mentre il lavoratore presta la propria attività lavorativa al di fuori dei locali aziendali e in ambiente scelto dal lavoratore stesso sono tutelati se causati da un rischio connesso con la prestazione lavorativa.

15 ottobre 2015

fonte: Il Sole 24 Ore

Ultimo aggiornamento Venerdì 16 Ottobre 2015 14:35