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Smart working: il ruolo della contrattazione

Massimo Bonini / Giovedì 07 Giugno 2018 11:30

La Camera del lavoro di Milano ha, ormai da anni, al centro della sua riflessione e della sua azione la modalità di lavoro smart working. Dal 2014, anno in cui il Comune di Milano ha istituito le “giornate per il lavoro agile”, la Camera del Lavoro di Milano ha aderito al Protocollo d’intesa che coinvolge diversi soggetti, portatori d’interesse del territorio, dai sindacati alle parti datoriali e intende confermare il suo impegno anche per il futuro.

A dimostrazione della volontà di esplorare le modalità lavorative più innovative, dal 2017 la Camera del lavoro ha sperimentato la “settimana del lavoro agile” coinvolgendo i suoi dipendenti e scegliendo di adottare lo smart working come modo di lavoro al proprio interno.smart

In termini pratici lo smart working è un diverso modo di organizzare la prestazione lavorativa e, nel 2017, ha avuto una cornice legislativa con l’approvazione della legge 81, che lo ha normato e regolamentato sia nelle aziende private che nelle aziende pubbliche.
La legge prevede il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti.

Negli anni passati, anche in assenza di una legge sullo smart working, la contrattazione si è fatta carico di prevederne l’esistenza e di regolamentarne l’utilizzo.
Infatti lo smart working è una modalità che si caratterizza mediante la separazione della prestazione dal luogo e dai tempi di lavoro valorizzando lo scopo e la condivisione del risultato e, in quanto tale, impatta decisamente sull’organizzazione del lavoro interna alle aziende.
Per questa ragione, non è possibile prescindere dal ruolo della contrattazione collettiva: organizzazione del lavoro e diritti sono un binomio imprescindibile. Infatti l’organizzazione del lavoro è senza dubbi una delle materie principali della contrattazione che, per quanto concerne lo smart working, deve riuscire a dare una regolamentazione a diversi aspetti a partire dai diritti sanciti dai contratti collettivi nazionali che non possono essere disconosciuti ai lavoratori in smart working, alla libera adesione del lavoratore, agli strumenti di lavoro, al diritto alla disconnessione, al luogo di lavoro (ivi inclusi gli spazi aziendali), solo per citarne alcuni.

Inbonini quest’ambito molte sono state le aziende in cui si sono raggiunti accordi collettivi per prevedere l’utilizzo dello smart working, in particolare grandi aziende, ove è particolarmente diffuso, a differenza delle piccole e medie imprese dove sembra meno presente. Queste premesse ci fanno dire che nei prossimi anni la contrattazione dovrà conoscere una diffusione affinché la modalità di lavoro agile possa essere applicata anche nelle aziende di piccole e medie dimensioni.

Massimo Bonini

Segretario Generale
Camera del Lavoro di Milano

Ultimo aggiornamento Giovedì 07 Giugno 2018 12:07